News per le aziende

Approfondimenti, modelli e risorse da utilizzare.

  • Decreto Direttoriale 6 agosto 2024 di apertura piattaforma transizione 5.0

    E stato pubblicato il decreto attuativo che rende pienamente operativo il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al Piano Transizione 5.0, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

    La presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore è possibile dalle ore 12:00 del 7 agosto scorso.

  • Pubblicati i risultati dell'indagine Confindustria sul lavoro che è stata svolta tra febbraio e aprile 2024

    L’indagine ha permesso di ottenere una fotografia sulla struttura dell’occupazione e le politiche aziendali di gestione del lavoro nelle aziende associate.

    Oltre ad un riscontro sull’occupazione nelle imprese del Sistema Confindustria (2023), ci sono altri interessanti informazioni su:

    – diffusione dell’impiego dei contratti di somministrazione

    – livelli di turnover ed assenteismo

    – politiche contrattuali

    – lavoro agile

    – premi e iniziative welfare

    – reperimento competenze e formazione.

    Qui l’accesso ai risultati

  • Dal 1° gennaio 2024 aumenta la soglia massima del plafond "de minimis" da 200.000 euro a 300.000 euro

    Una delle novità introdotte dal regolamento “de minimis” (regolamento UE 2023/2831 del 13.12.2023) rigurda l’aumento del massimale per “impresa unica” da 200.000 euro a 300.000 euro rispetto agli ultimi tre esercizi finanziari.

  • Apre lo sportello “Voucher per consulenza in innovazione” per sostenere la trasformazione tecnologica delle PMI

    Compilazione domande dal 26 ottobre, invio dal 29 novembre.

    Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, con una dotazione finanziaria di 75 milioni di euro, ha fissato i termini e le modalità di invio delle domande riguardanti l’accesso alle agevolazioni del “Voucher per consulenza in innovazione” per le piccole e medie imprese.

    La misura, che intende sostenere la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa che operano sul territorio nazionale, consiste in un contributo alle spese effettuate dalle imprese a fronte delle prestazioni di consulenza rese da un manager dell’innovazione qualificato o da una società di consulenza iscritti nell’apposito elenco costituito dal Ministero.

    L’apertura dello sportello “Voucher per consulenza in innovazione” fa seguito, infatti, all’avviso pubblico del Ministero riguardante la “costituzione dell’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza accreditate” che dovranno supportare le imprese beneficiarie del voucher nei progetti di innovazione tecnologica e, nello specifico, nell’applicazione delle seguenti tecnologie abilitanti: big data e analisi dei dati, cloud, fog e quantum computing, cyber security, tecnologie della Next Production Revolution nei processi aziendali, simulazione e sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA), robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva e stampa tridimensionale, internet delle cose e delle macchine, integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali, programmi di digital marketing, programmi di open innovation.

    L’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza accreditati presso il Ministero è consultabile esclusivamente dalle imprese che presenteranno istanza per le agevolazioni.

    PMC è una società di consulenza accreditata.

    Il “Voucher”, concedibile in regime de minimis, per le micro e piccole imprese consisterà in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro, per le medie imprese in un contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro, per le reti di imprese in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro.

    I soggetti che intendono fare richiesta per gli incentivi dovranno compilare le domande dal 26 ottobre al 23 novembre 2023 esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile al link https://Agevolazioni.dgiai.gov.it.

    Fonte: Mimit.gov.it

  • White paper del modello marketing per le PMI

    Tutte le aziende, siano esse PMI o grandi gruppi industriali, in maniera programmata e strutturata o in maniera “inconsapevole”, mettono in pratica azioni di marketing che si ripercuotono sull’andamento e sull’immagine aziendale.
    Obiettivo di questa guida è aiutare le funzioni marketing, in maniera semplice e pratica, ad attivare un processo di miglioramento continuo sulle molte azioni che quotidianamente vengono fatte da diverse aree dell’azienda e che spesso non vengono associate all’ambito del marketing.
    Perché agire consapevolmente sugli aspetti del marketing vuol dire andare ad agire su fattori come il mercato, i clienti, il Prodotto/Servizio, le politiche di prezzo e di distribuzione, le condizioni di vendita, la comunicazione. Tutti elementi che generano Valore per l’azienda che sarà poi trasferito al mercato. Il Marketing è il “ponte” tra PMI e il Mercato!

  • Bonus per consulenza su quotazione PMI 2023

    La legge di Bilancio 2023 (1) ha prorogato, per tutto il 2023, il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI.
    L’agevolazione era stata introdotta dalla legge di Bilancio 2018 e prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, fosse riconosciuto un credito d’imposta per le PMI che avviavano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea, o dello Spazio Economico Europeo.

    Si riportano di seguito le principali caratteristiche del credito d’imposta in commento.

    Soggetti beneficiari
    Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI (2), così definite:

    • “piccola impresa” – un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
    • “media impresa” – un’impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

    Investimenti agevolabili
    Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

    a) attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il sopporto all’impresa in tutte le fasi del processo di quotazione;
    b) attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato; si tratta, per esempio, dell’attività espletata dal cd. Euronext Growth Advisor su Euronext Growth Milan che, ai sensi del regolamento della società di gestione del mercato, deve effettuare la due diligence per verificare l’ammissibilità al mercato e assisterla durante tutto il periodo di quotazione degli strumenti nell’adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento; tra le spese ammissibili dovrebbero essere incluse, per analogia, anche quelle relative, per esempio, alla nomina dello sponsor (ora denominato Listing Agent) che, ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana, collabora con l’emittente nella procedura di ammissione alla quotazione ed è tenuto a rilasciare alcune attestazioni, prodromiche alla quotazione degli strumenti finanziari;
    c) attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto della quotazione;
    d) attività finalizzate alla revisione delle informazioni finanziarie; ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
    e) attività di assistenza alla società per la redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti per il collocamento presso gli investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite dal Regolamento sugli abusi di mercato;
    f) attività riguardanti le questioni legali, fiscali, contrattualistiche inerenti alla procedura di quotazione, la due diligence fiscale o legale;
    g) attività di comunicazione necessaria per offrire massima visibilità alla società tramite interviste, comunicati stampa; tipicamente si tratta delle attività necessarie a garantire le attività di investor relator.

    Le spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionato al successo dell’operazione di quotazione.

    Sono ammessi i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività sopracitate e prestate da consulenti esterni purché siano servizi non continuativi o periodici e diversi dai costi di esercizio ordinari (come, ad esempio, quelli relativi alla consulenza fiscale, legale o alla pubblicità).
    Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate (3) rientra tra i costi anche l’eventuale IVA indetraibile.

    Inoltre, sempre alla luce di quanto indicato dalla stessa Agenzia (4), ai fini del bonus, non sono rilevanti le concrete modalità in cui la quotazione si realizza (offerta pubblica di sottoscrizione – OPS – ovvero offerta pubblica di vendita – OPV).

    L’effettivo sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi dovranno risultare da apposita attestazione rilasciata:

    • dal presidente del collegio sindacale;
    • da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali;
    • da un professionista iscritto nell’albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili.


    Misura dell’agevolazione

    Il credito d’imposta può essere riconosciuto nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti dall’1.1.2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31.12.2023. L’importo massimo del credito è di 500.000 euro.

    Presentazione dell’istanza
    I soggetti interessati all’ottenimento del credito d’imposta devono inoltrare un’apposita istanza:

    • formulata secondo lo schema previsto dal MISE (5);
    • in via telematica, all’indirizzo PEC: dgpiipmi.div07@pec.mise.gov.it (da verificarsi sul sito del MISE); nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo. Pertanto, le imprese che, per esempio, otterranno la quotazione nel 2023, dovranno inoltrare l’istanza in esame durante il periodo 1.10.2023 – 31.3.2024.

    L’istanza deve contenere:

    • gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;
    • l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione del loro effettivo sostenimento;
    • la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
    • l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
    • la dichiarazione sostitutiva (6) con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia (7).

    La Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, dopo aver verificato la presenza dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta dal decreto, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno (8) e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.
    Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina del MISE.

    Utilizzo del credito d’imposta
    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (9) – codice tributo “6901” (10) – da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione. Dovrà inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione della concessione e nelle dichiarazioni dei redditi per i periodi d’imposta successivi fino al completo utilizzo del credito stesso. Ai fini della compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”). Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento del costo per le spese di consulenza da parte delle PMI (formato “AAAA”).

    Il credito d’imposta in commento non è soggetto:

    • al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU;
    • al limite generale annuale di compensazione nel modello F24.

    In merito alla rilevanza fiscale, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES, né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità e ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (11).

    Cause di revoca e procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito
    Qualora l’Agenzia delle Entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, la stessa ne dà comunicazione in via telematica alla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, che previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

    Domande per il credito 2022
    Le domande relative alle quotazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 possono essere presentate fino al 31 marzo 2023 e devono essere inviate telematicamente all’indirizzo email: dgpiipmi.div07@pec.mise.gov.it. La richiesta, come anticipato precedentemente, deve contenere tassativamente:

    • gli elementi identificativi della società;
    • l’ammontare dei costi agevolabili sostenuti;
    • la delibera di ammissione alla quotazione;
    • il credito d’imposta richiesto;
    • la dichiarazione sostituiva con i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia (12).

    Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione della richiesta, il ministero dello Sviluppo Economico, verificati requisiti e costi, determina sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti, la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle PMI il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.
    Il nulla osta del MISE costituisce dunque un elemento costitutivo dell’agevolazione e, pertanto, in suo difetto il credito d’imposta è inesistente. In concreto, dunque, per l’utilizzo del credito d’imposta le imprese sono tenute a verificare l’avvenuto rilascio del nulla osta.

    L’Area Fisco e Diritto d’Impresa Nazionale e Internazionale rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti.

     

    Note:
    (1) L. 197/2022, art. 1, comma 395
    (2) DM 23.4.2018, Art. 3 e Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 – recepita con il DM 18.04.2005 del Ministero delle Attività produttive
    (3) Ris. n. 257 del 7 agosto 2020
    (4) Principio di diritto n. 19 del 27 dicembre 2018
    (5) DM 23.4.2018 Ministero dello Sviluppo economico, Allegato A
    (6) Resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
    (7) D. Lgs. n. 159/2011, art. 85
    (8) L. 197/2022, art. 1, comma 395
    (9) D. Lgs. 471/97, art. 17 del
    (10) Ris. n. 52 del 21.5.2019
    (11) Artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR
    (12) D.Lgs n. 159/2011, art. 85

     

    Fonte: Confindustria Emilia Centro

  • Check list - Adeguati assetti organizzativo, amministrativo e contabile

    Il nuovo Codice della Crisi di Impresa, con il comma 2 dell’articolo 2086 cod. civ., ha introdotto l’obbligo per tutti gli imprenditori, che operano in qualunque forma societaria, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, permettendo di monitorare l’andamento aziendale, attivandosi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento di un’eventuale crisi, recuperando la continuità aziendale.

    Documenti allegati:
    Check list
  • OVS - Organizational Vital Signs di Six Seconds Italia

    Comprendi il clima della tua organizzazione e come impatta sulla performance.

    Collega i punti tra i risultati che stai ottenendo e i fattori sottostanti. Ottieni informazioni preziose sul coinvolgimento dei dipendenti, sugli indicatori critici del successo organizzativo come la fiducia e la motivazione e i principali risultati delle prestazioni.

    Scarica la presentazione aggiornata del modello Organizational Vital Signs.

    Documenti allegati:
    OVS 2023
  • STATE OF HEART IN ITALY – 2021 - Scarica l'ultima versione disponibile

    L’intelligenza emotiva è una skill essenziale per navigare nella complessità del mondo di oggi. È un fattore chiave per l’efficacia personale e professionale, le relazioni, il benessere e la qualità della vita. Questa è una delle ragioni per cui il World Economic Forum la identifica come una delle competenze essenziali per il futuro. State of the Heart è un documento periodico realizzato da Six Seconds che traccia le mutevoli tendenze dell’Intelligenza Emotiva dal 2011 in diverse aree del mondo, partendo dall’elaborazione di migliaia di SEI Assessment compilati in tutti i territori in cui è presente.

    A questo link è possibile scaricare l’ultima versione disponibile, con un approfondimento della realtà italiana.

  • 15 Luglio 2022 Entrata in vigore Codice Crisi Impresa

    Il Codice della Crisi d’Impresa è un provvedimento che in prima istanza ha come destinatari le aziende sane, obbligate adesso al controllo di gestione. Infatti il Codice della Crisi d’Impresa ha modificato alcuni articoli del Codice Civile le cui novità introducono gli adeguati assetti (art. 2086) e implicano nuove responsabilità per gli Amministratori di società (art. 2476).

    In riferimento all’Articolo 2086 Codice civile:
    L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

  • Adeguati assetti organizzativi - La sentenza 188/2021 del Tribunale di Cagliari

    Una sentenza che farà sicuramente giurisprudenza in merito agli adeguati assetti. I giudici del Tribunale di Cagliari sono entrati nel merito delle specifiche carenze riscontrate e fornendo di conseguenza importanti e concreti spunti operativi per la predisposizione di adeguati assetti.

    In relazione all’assetto organizzativo sono state riscontrate le seguenti inadeguatezze:

    • “organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;
    • assenza di un mansionario;
    • inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo);
    • assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.”

    Per quanto riguarda l’assetto amministrativo le carenze evidenziate sono: 

    • “mancata redazione di un budget di tesoreria;
    • mancata redazione di strumenti di natura previsionale;
    • mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
    • assenza di strumenti di reporting;
    • mancata redazione di un piano industriale.”

    In ultimo, per quanto concerne l’assetto contabile, sono stare rilevate le seguenti carenze:

    • “la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;
    • assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
    • analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
    • mancata redazione del rendiconto finanziario.”

    I giudici di merito hanno rimarcato la rilevanza degli assetti aziendali sottolineando come la violazione dell’obbligo di predisporre adeguati assetti “è più grave quando la società non si trova in crisi” perché in tale momento essa dispone di “risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative”.

  • MINI GUIDA ALL’ANALISI DELLE ESIGENZE FORMATIVE PER MANAGER E TEAM LEADER

    Il cambiamento epocale che le organizzazioni stanno vivendo spinte dalle richieste del mercato, dai competitor e dalla trasformazionedigitale, impone la necessità di accedere rapidamente a nuove competenze e a modelli di formazione allineati alle esigenze reali.
    Riconoscere tempestivamente quali competenze sono necessarie è la vera sfida per manager e team leader.

    Questa guida riassume 5 anni di applicazione di approcci e di strumenti per l’analisi delle esigenze formative nelle PMI italiane. Un punto di partenza per direttori generali e amministratori delegati, responsabili HR, manager e team leader.

  • I servizi digitali SACE

    Con l’obiettivo di accelerare la tempistica di rilascio della liquidità, SACE ha attivato alcuni servizi digitali dedicati tanto alle aziende e alle banche erogatrici.

    Il portale https://www.sacesimest.it/garanziaitalia permette alle aziende di accedere a un percorso digitale che illustra i singoli passaggi necessari per ricevere la garanzia di SACE e la contro-garanzia dello Stato:

    • l’impresa richiede alla banca di sua fiducia un finanziamento con garanzia dello Stato;
    • il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo, inserisce la richiesta di garanzia nel portale di SACE;
    • SACE processa la richiesta e, riscontrato l’esito positivo, le assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, contro-garantita dallo Stato;
    • il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE contro-garantita dallo Stato.

    Le imprese possono accedere alla sezione dedicata e ricevere le informazioni per richiedere un finanziamento con “Garanzia Italia” presso la banca di riferimento, disponibile per qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica.

    Ricordiamo il simulatore online https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia/simulatore-garanzia-italia utile per un’indicazione dell’importo finanziabile: inserendo alcuni parametri relativi al bilancio 2019 si ottiene una prima indicazione di quanta liquidità è possibile ottenere e di quale tipologia di garanzia prevista dal “Decreto Liquidità” è possibile fruire.

  • Accertamenti fiscali e procedimenti tributari

    L’Agenzia delle Entrate nella circolare 11/E del 6 maggio 2020 precisa che le sospensioni degli accertamenti fiscali previste dall’articolo 67 del Cura Italia, determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020. 

    La circolare spiega che, nell’ambito di procedimenti tributari in corso, «è possibile, nonché opportuno durante il periodo emergenziale, concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza, di cui all’articolo 48 dlgs 546/1992, in considerazione della primaria esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti».